Art. 4.
(Procedura di ammissione).

      1. L'ammissione delle società al regime agevolato è regolato, per quanto non stabilito dalla presente legge, con apposito regolamento adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.